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Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente Statuto della Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza dei Servizi di Prevenzione e Protezione di seguito denominata in sigla “Firas-Spp” registrato in data 25 marzo 2014 e costituita in forma di Associazione ex art. 36 e ss. Codice civile e art. 39 della Costituzione Italiana.

La FIRAS-SPP ha sede in Roma alla via del Babuino, 169 e può aprire sedi, succursali, recapiti in ogni Regione o Provincia nonché all’estero con deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale.

La FIRAS – SPP ha durata illimitata e potrà essere sciolta esclusivamente dalla Assemblea Generale dei Soci a maggioranza assoluta e previo parere di conformità da parte del Comitato Direttivo Nazionale.

La FIRAS-SPP in caso di scioglimento si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad Associazione avente analoghi scopi.

Art. 2 – SCOPO SOCIALE

L’Associazione FIRAS-SPP è una Organizzazione Sindacale comparativamente maggiormente rappresentativa a livello nazionale, senza fini di lucro che opera su tutto il territorio nazionale tramite autonome sedi territoriali Regionali e Provinciali. La FIRAS– SPP opera nell’ambito del sindacalismo libero, democratico e solidale nel Paese, ed è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale consapevole che la sicurezza e la salute sul lavoro rappresentino il più alto livello di dignità sociale ed economica nel mondo del lavoro.

La FIRAS-SPP può associare a titolo non esaustivo: tutti i lavoratori dipendenti o prestatori d’opera senza dipendenti appartenenti a tutti i settori del terziario, dell’agricoltura, dell’industria, trasporti e logistica, del pubblico impiego, dei pensionati, dei disoccupati e degli inabili pubblici e privati, degli autonomi, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, degli studenti, degli inquilini e degli utenti e consumatori, dei lavoratori sul web e dei lavoratori atipici, dei lavoratori stranieri nonché tutti coloro che operano nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche in forma di Associazione, dipendenti di enti, di aziende private e pubbliche, di servizi e di consulenza, studi professionali, liberi professionisti, dipendenti che operano nel settore della manutenzione, della progettazione e dell’ installazione di sistemi antincendio e linee vita, i lavoratori delle squadre di emergenza ed i soccorritori industriali e più in generale tutti quei lavoratori che operano nel comparto della sicurezza sul lavoro e salvavita in generale, nonché i dipendenti specializzati delle aziende che producono dispositivi di protezione individuali, macchinari e/o attrezzature in qualunque modo pertinenti alla salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, dipendenti specializzati delle aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata.

L’Associazione associa e rappresenta tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, che abbiano incarichi all’interno del servizio di prevenzione e protezione aziendale ed in particolare gli RSPP e gli ASPP considerati “lavoratori speciali” nonché tutte le professionalità equivalenti”.

La FIRAS- SPP persegue come scopo principale lo sviluppo e la crescita della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso coloro che svolgono il ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione e tutte le figure previste dal Testo Unico n. 81/08

s.m.i. e le direttive Europee in materia di sicurezza sul lavoro.

La FIRAS-SPP persegue altresì i seguenti scopi:

  1. Esercitare tutte le prerogative di rappresentanza ed assistenza sindacale nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2. Partecipare alle trattative, alla stesura ed alla sottoscrizione di contratti collettivi, consultazioni, concertazioni, patti di sviluppo e di altre intese di carattere generale, comunque denominate, con i Governi Centrali, Regionali e Locali e con le Associazioni di datori di lavoro;
  3. Proporre la divulgazione e formazione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite attività di studio, informazione, ricerca e iniziative finalizzate a favorire gli scopi sociali per metterli a disposizione dei propri iscritti.
  4. Proporre alle controparti istituzionali pubbliche e private una politica sociale in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  5. Favorire ogni iniziativa concernente l’istruzione professionale e l’attività di centri di studio;
  6. Organizzare convegni di studio, incontri, tavole rotonde dibattiti sui temi sociali che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  7. Realizzare percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente per i propri iscritti e per gli operatori del settore sicurezza, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziali nel campo della salute e della sicurezza del lavoro.
  8. La partecipazione agli Organismi Bilaterali consultivi, di rappresentanza, di controllo sia di livello europeo che nazionale, regionale, provinciale, comunale e dei rispettivi Enti e consorzi, nonché nelle ulteriori strutture del settore privato ove sia prevista la partecipazione del sindacato, ed in ogni altro Organismo previsto da specifiche misure di politiche attive del lavoro;
  9. Promuovere attività assistenziale, ricreativa, formativa e sportiva a favore dei propri associati attraverso convenzioni assicurative e consulenze tecnico giuridiche.
  10. Organizzare e gestire un Organo di informazione sindacale per i lavoratori. L’Organo di informazione può essere distribuito con supporto cartaceo ed anche sul web;
  11. Progettare, organizzare, produrre, acquistare e distribuire supporti informatici, libri opuscoli, materiali e prodotti video-registrati.
  12. Raccogliere sponsorizzazioni o finanziamenti, promuovere ed organizzare corsi, seminari, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  13. Attuare azioni volte al riconoscimento di qualità ed eccellenza di corsi ed azioni formative su richiesta degli associati.

ART. 3 – FINALITÀ

La FIRAS-SPP è indipendente dai partiti politici e da qualsiasi altra espressione ad essi, comunque collegabile, e ad ogni altra estranea ingerenza, e contro qualsiasi discriminazione di tipo sociale, economico e religioso.

La FIRAS- SPP potrà, sia direttamente che tramite la collaborazione con Enti, Associazione o Soggetti che operano in sintonia con lo spirito e le tematiche della Associazione stessa, perseguire le seguenti finalità:

  1. intervenire tramite le proprie rappresentanze sindacali in ogni sede nella quale si discute, si delibera, si amministra gli interessi degli associati nella stipula di accordi, CCNL, accordi aziendali e di prossimità, patti sia a livello territoriale che a livello nazionale
  2. proporre a Soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell’ambito aziendale, settoriale e territoriale sulle problematiche socio ed economiche della formazione e sicurezza sul lavoro
  3. utilizzare il proprio logo per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro

Art. 4 – SOCI ED ISCRIZIONE AL SINDACATO

Tutti gli iscritti sono Soci dell’Associazione ed hanno gli stessi diritti ed i medesimi doveri.

Possono iscriversi all’Associazione tutti i lavoratori dipendenti o prestatori d’opera senza dipendenti appartenenti a tutti i settori del terziario, dell’agricoltura, dell’industria, trasporti e logistica, del pubblico impiego, dei pensionati, dei disoccupati e degli inabili pubblici e privati, degli autonomi, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, degli studenti, degli inquilini e degli utenti e consumatori, dei lavoratori sul web e dei lavoratori atipici, dei lavoratori stranieri nonché tutti coloro che operano e che ricoprono ruoli nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche in forma di Associazione.

La FIRAS-SPP è composta dai seguenti Soci:

  1. Soci Ordinari: coloro che condividono le finalità dell’Associazione e sono entrati a fare parte tramite iscrizione presso le sedi territoriali. I Soci Ordinari hanno diritto di voto nel Congresso Provinciale e fanno parte della Assemblea dei Soci.
  2. Soci Sostenitori: persone giuridiche, Associazioni, aziende che condividono e perseguono le finalità della associazione tramite contributi volontari e sono stati associati su domanda del Comitato Direttivo Nazionale ed approvazione a maggioranza relativa della Assemblea dei Soci Ordinari. I Soci Sostenitori eleggono un loro rappresentante che ha diritto di voto esclusivamente nel Congresso Nazionale ma non partecipano all’Assemblea dei Soci Ordinari.

L’iscrizione al Sindacato dei Soci Ordinari avviene mediante domanda alla struttura presente nel luogo di lavoro o nella sede territoriale dove è svolta l’attività di lavoro. L’iscrizione al Sindacato comporta il pagamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dalla Segreteria Provinciale.

La quota di iscrizione annuale può essere versata in unica soluzione, oppure con trattenute mensili sulla retribuzione o pensione in godimento.

Qualora la forma di iscrizione prescelta sia quella con versamento annuale in unica soluzione, lo stesso può essere effettuato direttamente sul c/c intestato al Sindacato od in contanti esclusivamente presso la Segreteria Provinciale che rilascia apposita ricevuta.

Il Socio è obbligato a comunicare un indirizzo PEC o soltanto in casi eccezionali può comunicare un indirizzo di residenza per la ricezione della comunicazione dell’Associazione.

Gli iscritti:

  1. hanno diritto all’assistenza nell’ambito dell’attività sindacale;
  2. hanno il dovere di corrispondere la quota mensile o annuale all’Associazione, di osservare le disposizioni statutarie ed ogni altra delibera adottata dagli Organi Sociali, di tenere un comportamento di lealtà secondo i principi di correttezza e buona fede, nei confronti dell’Associazione e dei suoi Organi Sociali.

Si perde la qualifica di iscritto:

  1. Per espulsione. L’espulsione del Socio Ordinario è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale in qualsiasi momento e viene adottata per gravissime inosservanze degli obblighi statuari, regolamenti o delibere nonché per condotte lesive dell’immagine dell’Associazione.

Avverso il provvedimento di espulsione è possibile il ricorso ai Probiviri ed avverso a tale giudizio è possibile il ricorso entro 30 giorni al Tribunale di Roma.

  1. Per dimissioni. Il Socio Ordinario può dimettersi in qualsiasi momento ma rimane

obbligato all’integrale versamento della quota annuale corrente.

  1. Per esclusione. L’esclusione del Socio Ordinario è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale in qualsiasi momento e viene adottata per reiterate condotte lesive degli scopi sociali e delle delibere o regolamenti o reiterate morosità nel pagamento delle quote annuali anche non continuative.
  2. Per decadenza. La decadenza del Socio Ordinario è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale in qualsiasi momento e viene adottata per 2 morosità della quota annuale continuative.

L’associato non può richiedere nessuna forma di sospensione nel versamento della quota tessera, tranne nel solo caso di disdetta dell’iscrizione fatta pervenire all’Associazione sindacale territoriale.

Il mancato pagamento della quota di iscrizione sindacale comporta la perdita del diritto di voto.

La FIRAS – SPP ha facoltà di declinare una domanda di adesione qualora possa delinearsi una incompatibilità manifesta da parte dell’associato con le finalità proprie dell’Associazione o con le finalità dell’Associazione nazionale.

Tutti gli iscritti sono rappresentati attraverso gli Organi dell’Associazione Sindacale previsti dal presente statuto.

I Soci Sostenitori possono aderire all’Associazione presentando domanda al Comitato Direttivo Nazionale che deve acquisire il parere favorevole a maggioranza relativa dell’Assemblea Generale dei Soci Ordinari.

Tutti i Soci sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi statuari e dei relativi regolamenti nonché all’osservanza delle delibere adottate dai competenti Organi Sociali astenendosi da qualunque comportamento in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

Art. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANI

La FIRAS-SSP è composta da:

  1. Assemblea Generale dei Soci Ordinari.
  2. Congresso Nazionale
  3. Comitato Direttivo Nazionale
  4. Segretario Generale Nazionale
  5. Tesoriere
  6. Congresso Provinciale
  7. Segreteria Generale Provinciale
  8. Segretario Generale Provinciale
  9. Revisore dei conti
  10. Probiviri

In ogni articolazione organizzativa, il Sindacato può essere rappresentato da strutture organizzate o da rappresentanti sindacali a ciò delegati.

Art. 6 – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione tra un Congresso e l’altro.

Essa è rappresentativa di tutti gli iscritti al sindacato ed è composta:

-­­ dal Segretario Generale e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale in carica.

-­­ dai tutti gli iscritti all’Associazione

L’Assemblea Generale dei Soci Ordinari è convocata dal Segretario Generale Nazionale almeno una volta ogni anno o in caso di urgenza con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC agli indirizzi che i Soci hanno indicato al momento dell’iscrizione. Il Socio Ordinario privo di PEC e solo per motivi eccezionali può ricevere la comunicazione della convocazione a mezzo raccomandata o brevi manu con attestazione di ricezione.

L’Assemblea Generale dei Soci Ordinari è validamente costituita anche tramite delega se sono presenti 1/3 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto previsto all’Art. 1 comma 3 del presente Statuto.

L’Assemblea Generale dei Soci Ordinari delibera a maggioranza dei presenti l’approvazione dei bilanci presentati dal Comitato Direttivo Nazionale e delle Segreterie Generali Provinciali.

L’Assemblea Generale dei Soci delibera altresì nelle seguenti attività:

  1. Esamina e discute la relazione del Segretario Generale;
  2. Integra i componenti della Segreteria Provinciale e del Comitato Direttivo Nazionale eventualmente mancanti fino alla concorrenza del numero massimo previsto dallo Statuto, nonché i componenti dell’Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri che, tra un Congresso e l’altro, per qualunque motivo siano cessati dall’incarico (dimissioni, decadenza, morte, ecc.) se previsti.
  3. Delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Comitato Direttivo Nazionale;
  4. Effettua eventuali modifiche parziali dello Statuto;
  5. Adotta, con 2/3 della totalità degli iscritti, il provvedimento di rimozione del Segretario Generale Nazionale;

L’Assemblea è presieduta dal Segretario Generale.

Ogni componente può esprimere oltre al proprio voto, non più di tre voti in rappresentanza di altri componenti che lo hanno delegato.

Art.7 – STRUTTURA NAZIONALE – CONGRESSO NAZIONALE

La struttura nazionale è composta dal Congresso Nazionale, Comitato Direttivo Nazionale e Segretario Generale Nazionale.

Il Congresso Nazionale a cui hanno diritto a partecipare i rappresentanti eletti dai Congressi Provinciali ed il rappresentante dei Soci Sostenitori, è convocato ogni 4 anni dal Segretario Generale Nazionale a mezzo PEC ai soggetti che hanno diritto di voto almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Il Congresso Nazionale è indetto dal Segretario Generale Nazionale che stabilisce:

  1. Il luogo ed il giorno in cui si svolge il Congresso;
  2. Le norme regolamentari per lo svolgimento del Congresso.
  3. Ogni altro adempimento necessario per il regolare svolgimento del Congresso.

Nei casi in cui in una o più province non risulti costituita la Segreteria Provinciale, o ancorché costituita, non provveda ad eleggere i delegati al Congresso Nazionale, nei termini stabiliti dal regolamento congressuale, i delegati al Congresso Nazionale saranno nominati direttamente dal Segretario Generale Nazionale in conformità a quanto stabilito con il regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale delibera sempre a maggioranza con almeno il voto dei 2/3 dei presenti salvo la nomina del Segretario Generale Nazionale che viene votato a maggioranza relativa (ovvero 50% + 1) dei presenti.

Spetta al Congresso Nazionale:

  1. Eleggere il Comitato Direttivo Nazionale composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 componenti, compreso il Segretario Generale Nazionale;
  2. Eleggere i Revisori e/o Probiviri;
  3. Eleggere a maggioranza relativa dei presenti il Segretario Generale Nazionale;
  4. Esprimere mozioni inerenti la vita associativa;
  5. Formulare eventuali risoluzioni organiche dell’Associazione per le piattaforme rivendicative

Art.8 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo del Sindacato ed è composto, sempre i numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di 5 componenti compreso il Segretario Generale Nazionale, scelto tra gli iscritti.

Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo a cui compete di dirigere l’Associazione nel periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera nel rispetto delle linee politico- sindacali approvate dal Congresso Nazionale, controlla e vigila sulla corretta applicazione delle norme statuarie e regolamentari da parte delle Segreterie territoriali, imposta ed approva il bilancio dell’Associazione.

Il Comitato direttivo Nazionale può istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari incarichi ad uno o più dei propri componenti.

Art. 9 – SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Il Segretario Generale Nazionale è eletto tra gli iscritti dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni e comunque con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore.

Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, coordina e sovraintende le attività, presiede il Comitato Direttivo Nazionale, sorveglia e regola l’andamento dell’Associazione nonché la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale Nazionale convoca il Congresso Nazionale ed adotta ogni quattro anni il regolamento relativo alla costituzione ed al funzionamento del Congresso Nazionale e nonché il regolamento dei Congressi provinciali.

Il Segretario Generale Nazionale cura la tenuta dei verbali del Comitato Direttivo, delle deliberazioni, nonché dell’amministrazione, redige il conto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza, può assumere tutte le determinazioni che egli ritiene utili a tutela degli interessi degli iscritti.

Il Segretario Generale Nazionale può nominare un vice-Segretario che lo sostituisce nei casi di impedimento o assenza.

Art.10 – TESORIERE

Il Tesoriere è l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è affidata l’organizzazione amministrativa e contabile dell’Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l’equilibrio finanziario dell’Associazione.

Il tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale tra i suoi membri. Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Comitato Direttivo Nazionale.

Il tesoriere deve: custodire il patrimonio dell’associazione; tenere il registro della contabilità; conservare gli eventuali documenti giustificativi; rendere il conto al Comitato Direttivo Nazionale; riferire annualmente all’assemblea dei soci; provvedere alla riscossione delle quote associative annuali; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Comitato Direttivo Nazionale sottopone ogni anno all’assemblea; curare – unitamente al Segretario Generale Nazionale – l’aggiornamento del database dei soci.

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra le risorse finanziarie disponibili e le spese. Gestisce la contabilità dell’organizzazione garantendo la regolarità degli atti amministrativi. Firma – previa autorizzazione del Segretario Generale – tutte le operazioni finanziarie che impegnano l’Associazione.

Per l’espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all’Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l’equilibrio finanziario.

Art.11 – STRUTTURE TERRITORIALI. CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale si svolge ogni quattro anni. Spetta al Congresso Provinciale:

  1. Eleggere le Segreterie Provinciali composte da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti compreso il Segretario Generale Provinciale;
  2. Eleggere il Segretario Generale Provinciale
  3. Eleggere i delegati al Congresso Nazionale.
  4. Eleggere eventuali organi di controllo.

Il Congresso Provinciale è indetto dal Segretario Generale Provinciale che stabilisce:

  1. Il luogo ed il giorno in cui si svolge il Congresso;
  2. Le norme regolamentari per lo svolgimento del Congresso
  3. Ogni altro adempimento necessario per il regolare svolgimento del Congresso.

Art.12 – SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE

La Segreteria Generale Provinciale è composta da un minimo di tre ad un massimo di 5 componenti compreso il Segretario Generale Provinciale ed è l’organo a cui compete la direzione dell’Associazione nel territorio di competenza.

La Segreteria Generale Provinciale delibera nel rispetto delle linee politico- sindacale approvate dal Congresso Nazionale, controlla e vigila sulla corretta applicazione delle norme statuarie e regolamentari e promuove la cultura e formazione sindacale sul territorio di competenza.

Il Comitato Direttivo Provinciale può istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari incarichi ad uno o più dei propri componenti.

La convocazione del Comitato Direttivo Provinciale è effettuata con preavviso di almeno 3 giorni, con raccomandata postale, PEC, raccomandata a mano da parte del Segretario Generale Provinciale. Nei casi di urgenza può essere convocata con preavviso di almeno 24 ore per mezzo PEC, raccomandata a mano.

Alle riunioni della Segreteria possono essere invitati senza diritto di voto le RSA che in ragione degli argomenti in discussione, possono dare un contributo specifico.

La Segreteria Generale Provinciale:

  1. Attua le decisioni e le direttive del Congresso;
  2. Cura le linee di politica sindacale ed amministrativa;
  3. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso quelli che rientrano nelle competenze del Segretario Generale;
  4. Istituisce Commissioni di studio, nominandone i componenti;
  5. Approva nella prima seduta utile, i provvedimenti di sua competenza adottati

d’urgenza dal Segretario Generale mediante Determinazioni;

  1. Approva i regolamenti organizzativi;
  2. Stabilisce le quote relative ai contributi sindacali relative al territorio di competenza;
  3. Delibera su ogni altra materia di carattere politico-­­sindacale-­­organizzativo;
  4. Predispone i bilanci.

La Segreteria Generale Provinciale esercita la vigilanza ed i controlli ritenuti insindacabilmente utili e necessari per garantire il rispetto delle normative e dei principi che regolamentano la costituzione ed il corretto funzionamento dell’Associazione.

Nei casi di accertata inefficienza o irregolarità, la Segreteria Generale Provinciale può essere commissariata dal Comitato Direttivo Nazionale per il tempo necessario a normalizzare le irregolarità riscontrate e ad indire il Congresso per il rinnovo degli Organi.

Con il provvedimento di nomina, vengono attribuiti al commissario compiti e modalità per

lo svolgimento dell’incarico.

Le riunioni della Segreteria Generale Provinciale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non è ammessa la rappresentanza ed il voto per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione viene redatto apposito verbale.

ART.13 – IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE

Il Segretario Generale Provinciale viene eletto dal Congresso, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Tra un Congresso e l’altro, il Segretario Generale Provinciale cessato dalla carica per qualunque motivo, viene sostituito dall’Assemblea. Il sostituto resta in carica fino alla data di scadenza prevista per il suo predecessore.

Il Segretario Generale Provinciale ha la rappresentanza legale della Segreteria Provinciale ne coordina l’attività, dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Collegiali ed ha la firma degli atti e risponde delle obbligazioni contratte dall’Associazione. Il Segretario Generale Provinciale inoltre:

  1. Rappresenta il Sindacato ed ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con gli Organi di Governo Nazionale, Regionale e locali nonché i partiti ed i movimenti politici e le forze sindacali e sociali nonché con l’Associazione nazionale;
  2. Attua le linee di politica sindacale deliberate dagli Organi statutari;
  3. Convoca e presiede l’Assemblea e la Segreteria Provinciale;
  4. Dirige e presiede gli uffici e servizi interni all’organizzazione;
  5. Cura i rapporti con le segreterie territoriali del sindacato;
  6. Stipula la convenzione e tutti gli atti connessi e necessari per l’esazione dei contributi associativi;
  1. Adotta tutti i provvedimenti che non sono attribuiti dallo statuto ad altri organi dell’Associazione (competenza residuale);
  1. Esamina e risolve le questioni interne degli uffici e del personale;

Il Segretario Provinciale può nominare un vice Segretario che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

La funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti possono essere attribuite dal Congresso ad un Revisore legale dei conti (organo monocratico), oppure ad un collegio dei Revisori (organo collegiale) o ad una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro se previsti dalla normativa vigente.

Qualora venga nominato un organo collegiale, lo stesso provvederà nella prima seduta ad eleggere il Presidente.

Tra un Congresso e l’altro, le competenze di cui al presente articolo sono dell’Assemblea.

Art. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli iscritti e fra questi e gli Organi dell’Associazione.

Giudica il comportamento dei singoli iscritti in relazione ad eventuali violazioni degli obblighi legali e statutari, di cui gli stessi si siano resi responsabili.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia solo ed esclusivamente sulle richieste formulate dalla Segreteria, al quale gli Organi Periferici devono trasmettere gli atti che riguardano la materia disciplinare.

L’azione disciplinare per i componenti della Segreteria e per i componenti dell’Assemblea è avviata esclusivamente dal Segretario Generale che trasmette alla Segreteria gli atti che riguardano la materia disciplinare, accompagnati da apposita relazione.

In tutti i casi in cui la Segreteria ritiene che esistono gli estremi per il giudizio disciplinare nei confronti di uno o più iscritti, trasmette gli atti al collegio dei Probiviri con una propria relazione.

Nelle more della decisione del suddetto Organo, il Segretario Generale Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

  1. Indegnità morale;
  2. Comportamenti incompatibili con la linea politico-­­sindacale adottata dagli Organi statutari;
  3. Inosservanza del presente Statuto;
  4. Inosservanza delle deliberazioni degli Organi statutari;
  5. Concorrenza sleale nei confronti dell’Associazione;
  6. Mancato versamento della quota di adesione all’Associazione nazionale.

Le decisioni disciplinari nei confronti degli iscritti, in funzione della gravità dei fatti accertata, possono essere:

  1. Richiamo;
  2. Sospensione per un periodo predeterminato, non superiore a tre mesi;
  3. Espulsione.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare è avviato nei confronti di un componente della Segreteria, questi non deve prendere parte alle decisioni dell’Organo che lo riguardano. Le decisioni del collegio dei Probiviri vengono notificate per iscritto e debbono essere motivate e diventano esecutive ed inappellabili dalla data di notifica all’interessato.

Qualora non sia possibile la notifica all’interessato per irreperibilità dello stesso od altra causa, gli atti diventano esecutivi decorsi trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.

I Probiviri decidono anche in merito ai ricorsi proposti dagli iscritti nel termine di 30 giorni dalla ricezione avverso i provvedimenti adottati dal Segretario Generale Nazionale.

Art. 16 – RESPONSABILI DI CATEGORIA E NEI LUOGHI DI LAVORO

I responsabili di categoria ed i responsabili sindacali nei luoghi di lavoro, ove non eletti dai lavoratori che rappresentano, sono nominati dal Segretario Generale Provinciale con le seguenti funzioni:

  1. Organizzano l’attività sindacale della categoria che rappresentano, o dell’azienda in cui lavorano;
  1. Propongono alla Segreteria le azioni sindacali da intraprendere per tutelare gli iscritti che rappresentano.

Quando per determinate categorie o in determinati luoghi di lavoro si raggiunge un numero sufficiente di iscritti (nr. 1), la Segreteria Generale Provinciale promuove il Congresso per l’elezione dei rispettivi Organi come da regolamento.

ART. 17 – LOGO

Il logo è disposto orizzontalmente ed è composto, a partire da sinistra, da un’immagine grafica rappresentante una coccarda tricolore con al centro posizionato un elmetto di colore verde. Su di esso è apposto l’acronimo FIRAS-SPP, riportato in carattere stampatello maiuscolo di colore bianco. Alla destra dell’immagine grafica, è riportato sulla prima riga l’acronimo FIRAS-SPP interamente in carattere stampatello maiuscolo di colore nero. Sulle tre righe sottostanti è riportata la denominazione per esteso dell’Associazione, con la seguente suddivisione per righe; riga 2: Federazione Italiana Responsabili, riga 3: e Addetti alla Sicurezza, riga 4: Servizi di Protezione e Prevenzione. Tutto il testo delle righe 2, 3, 4 è riportato in carattere di stampatello minuscolo con la prima lettera maiuscola di ogni parola e colore nero. L’utilizzo del logo su descritto è dato in uso gratuito dal titolare del marchio l’Associazione, che ne conserva la proprietà e la possibilità di valutare eventuali usi impropri o illeciti dello stesso marchio alle Segreterie Provinciali. In tal caso il possessore potrà in qualunque momento revocare l’utilizzo di tale logo.

Art. 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. Dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o

qualsiasi altro titolo vengano in possesso dell’Associazione;

  1. Dalle quote di iscrizione;
  2. Dalle eccedenze dei bilanci annuali;
  3. Dalle sovvenzioni dei soci sostenitori.

Art. 19 – ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. Dai contributi degli iscritti.
  2. Dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
  3. Da eventuali proventi di attività svolta in conformità agli scopi dell’Associazione;
  4. Da beni e contributi erogati da Enti pubblici e privati;
  5. Dalle sovvenzioni dei Soci Sostenitori.

Art. 20 – BILANCI

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione va deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dell’Assemblea.

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra

Associazione nazionale che persegua fini analoghi a quelli della Associazione. La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.

É espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Art. 22 – QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Le Segreterie Generali Provinciali si impegnano a versare annualmente quota di adesione alla Segreteria Nazionale come previsto dal regolamento e dalle delibere adottate annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale.

Per nessun motivo può essere sospeso il versamento della quota annuale.

L’eventuale mancato versamento della quota di adesione alla Segreteria Generale Nazionale oltre a comportare l’apertura del procedimento di espulsione dalla Associazione comporta il divieto dell’uso del marchio oltre alle sospensioni delle attività sindacali.

Art.23 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, ogni qual volta ciò si renderà necessario, il Comitato Direttivo Nazionale o il Segretario Generale Nazionale disporrà apposite norme aventi valore regolamentare.

Roma, lì 05/05/2025