Cassazione Pen. IV, 19 settembre 2013, n. 38643

Esplosione di una molatrice: responsabilità del datore di lavoro e del R.S.P.P.

Presso una fonderia a Milano un lavoratore veniva investito da frammenti di una mola esplosa durante le operazioni di sbavatura dei pezzi metallici e decedeva per le gravissime lesioni riportate.

Il legale rapp.te della fonderia e il socio con funzioni di responsabile del servizio prevenzione venivano condannati alla pena di giustizia, reati di cui agli artt. 113, 40 cpv e 589 co. 1 e 2 c.p. per aver causato la morte dell’operaio in cooperazione tra loro, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per violazione delle norme in materia degli infortuni sul lavoro.

Veniva loro contestato di non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore in relazione ai lavori da svolgere e per aver consentito o comunque non impedito che questi utilizzasse una molatrice in assenza di adeguato dispositivi di protezione e di sicurezza nonché per non aver adeguatamente valutato ed eliminato i rischi concreti che la molatrice presentava.

I giudici di merito giungevano alla pronuncia di condanna in base a due profili di colpa a carico degli imputati:
l’aver utilizzato una macchina obsoleta, modificata ed insicura e l’aver adibito alla macchina stessa un lavoratore privo di qualifica e non adeguatamente formato ed informato sui rischi di utilizzo della molatrice e per compiti non previsti dal contratto di appalto.
Qualora più soggetti sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Il R.S.P.P può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il R.S.P.P. è chiamato a rispondere qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione dl rischio, inducendo il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, per cui risponderà insieme a questi dell’evento dannoso essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere carattere esclusivo.

L’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire una concausa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio con la conseguenza che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, cosi, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, sarà chiamato a rispondere insieme a questi ex artt. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell’evento dannoso.
Nel caso particolare era il socio della fonderia, che rivestiva il ruolo di R.S.P.P., ad essere sempre presente in azienda, ad assegnare i compiti ed a destinare il personale alle macchine, ad avere infine contatti con la subappaltante cooperativa per il personale necessario, assumendo anche la figura di dirigente o preposto. L’ incidente si verificò per evidenti carenze della macchina molatrice, il cui rischio non era stato idoneamente posto in luce dal R.S.P.P, la Cassazione ha confermato le statuizioni dei giudici di merito respingendo i ricorsi del datore e del R.S.P.P.

 

Avv. Luigi De Valeri