In Italia applicate le direttive europee con la legge sulle professioni non regolamentate

Legge n. 4/2013: informativa e istruzioni d’uso nell’ambito dell’accordo FIRAS – Registro Professionale europeo RSSPP
di Avv. Alessandro Carluccio (Ufficio legale Jean Monnet-Bruxelles)

1 In generale: il testo di legge e il commento
1. 1) l testo della legge approvato e i primi commenti
Art. 1: Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2: Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo Codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5,6e 7 è pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3: Forme aggregative delle associazioni
1.Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4: Pubblicità delle associazioni professionali
1.Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5: Contenuti degli elementi informativi
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UniEnIso 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2,comma4.

Art. 6: Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all’articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, di seguito denominate «normativa tecnica Uni», di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida Cen 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il ministero dello Sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica Uni relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.

Art. 7: Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8: Validità dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Art. 9: Certificazione di conformità a norme tecniche Uni
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

Art. 10: Vigilanza e sanzioni
1. Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7,comma1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11: Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 2,comma7,6,comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ministero dello Sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un commento in generale:

Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Rientrano pertanto pienamente in tale definizione coloro che, avendo i requisiti di legge, vogliono presentarsi al pubblico e alle aziende come professionisti qualificati nell’ambito dei servizi di sicurezza e prevenzione e tutti gli altri milioni di professionisti non dotati di uno specifico albo, che con la loro competenza specialistica, stanno rivoluzionando il mondo delle “professioni”. Professionisti non regolamentati che Jean Monnet conosce bene in quanto da sempre, attraverso le proprie scuole associate, ha formato garantendo il livello qualitativo della formazione (con il rilascio della certificazione finale) e della professionalità (attraverso l’iscrizione nei registri professionali europei): il nostro commento alla legge non può quindi che essere positivo, senza esimersi dal precisare alcuni importanti elementi che sembrano evidenti dalla lettura del testo e che a nostro parere non devono essere “dimenticati”.
A) la legge non regolamenta alcuna professione, ma, finalmente, pone le basi per potersi “presentare” al mercato secondo regole note e condivise, nell’esclusiva tutela del consumatore finale. In breve i professionisti non regolamentati, dovranno continuare con estrema attenzione a non svolgere atti riservati in esclusiva a professioni ordinistiche: esattamente come prima (quindi nessuna conquista in questo senso – per lo meno apparentemente, ma in verità si rimanda a quanto diremo sotto). La rivoluzione però, sta nella codificazione di alcune regole, per potersi finalmente presentare al mercato (o al pubblico) come professionista esistente a tutti gli effetti. Cosa di non poco conto, che era estremamente sentita dai nostri associati, i quali, attraverso l’appartenenza ad un registro europeo, vogliono distinguere la propria professionalità, rispetto alla genericità del mercato del lavoro .
B) quali sono tali regole?: sono tutte regole a tutela del consumatore, quindi in poche parole, non costituiscono un requisito obbligatorio per l’esercizio di professioni che già, ai sensi del Codice Civile, erano pienamente e liberamente esercitabili (previo possesso dei requisiti di legge), ma ne diventano una prerogativa ESSENZIALE perché il professionista (manager della sicurezza per esempio) possa presentarsi alla clientela nel rispetto della legge e del consumatore. Sintetizziamo le essenziali: 1) il possesso di un titolo di studio o di una certificazione delle competenze che attesti un determinato livello di formazione nonché le competenze, rilasciato dall’associazione professionale o ritenuto da questa essenziale per l’iscrizione (art 5 comma 1 lett. E). 2) la polizza assicurativa per responsabilità professionale vs terzi (art. 7 lett E), 3) la formazione continua, come stabilito dall’associazione professionale o dalla normativa tecnica UNI, 4) L’indicazione, in ogni documento, biglietto da visita ecc…, dell’informativa al cliente degli estremi della sopra detta legge (art. 1 comma 3), nonché dell’eventuale associazione professionale a cui si appartiene (art 4 comma 1) e a cui riferirsi per ogni indicazione o controversia (art. 2 comma 4) ; 5) Il titolo di cui al punto 1, dovrebbe altresì, perché il quadro sia completo, essere accompagnato dalla certificazione UNI (art 7 lett. F), che attesti che quel titolo stesso (che già determina il livello di formazione – diploma, master ecc), nonché l’ente che lo ha rilasciato e la persona che lo ha ricevuto, presenta determinati requisiti di qualità e di competenze: ciò rappresenta un punto importante, in quanto la definizione di una norma tecnica UNI, definisce, nella sostanza, le principali competenze della professione che, in un sistema in cui non esiste un mansionario di legge, ha estrema rilevanza per l’esercizio pratico. INFINE: 6) l’iscrizione a un apposito registro presso una associazione professionale (art 5 comma 2 lett B e art 7) che attesti il possesso dei requisiti suddetti.

Cosa si propone il Registro Professionale Europeo
L’accordo FIRAS-Centre Culturel jean Monnet Bruxelles, per la creazione di un registro professionale europeo, tende proprio a rispettare tale modello (garantendo il livello massimo di professionalità dell’iscritto e la tutela del consumatore).A ciò si aggiunga l’ambizione di collocare tale modello in un’ottica transnazionalistica, al fine di adeguarsi o proporre (Jean Monnet è presente nel registro per la trasparenza del Parlamento Europeo) un livello unico di professionalità in tutti gli stati membri.
Già nominato il Comitato Tecnico Scientifico il quale, come primo compito, dovrà dettare i “rigidi” requisiti d’ingresso e valutare le domande di ammissione. Tale rigidità (quindi il possesso della certificazione UNI, dell’assicurazione professionale, di un certo livello di formazione di base o esperienza professionale ecc…) non deve essere interpretata negativamente, bensì come valore aggiunto, nell’ottica di una “distinzione” di tale professionista rispetto a quanto già esistente sul mercato del lavoro.
La presenza a Bruxelles, poi, ovviamente inquadra precisamente l’ambizione di tali professionisti, ossia quella di creare un gruppo omogeneo che possa porsi in relazione con altri Paesi europei ed extraeuropei.
Anche in questo caso sarà compito del Registro, quello di ricercare ed applicare ai propri iscritti, un modello omogeneo rispetto ai principali Paesi europei, e creare contatti e presupposti per favorire la libera circolazione del professionista in europa e nel mondo.
Come detto, Jean Monnet già da tempo applica ai propri iscritti un modello simile a quello previsto dalla legge appena approvata, che riassume le indicazioni che già da tempo la Comunità Europea aveva indicato e che vengono applicate in altri Paesi. Pertanto il modello organizzativo di Jean Monnet e già in grado di svolgere la funzione di garanzia qualitativa dei propri iscritti nei confronti del consumatore e quindi di rientrare in pieno nelle prerogative indicate dalla legge..
Questi i primi commenti sulla nuova legge e su come si dovrà affrontare la nuova opportunità che tale legge propone..
Sperando di aver chiarito e fornito spunti per il futuro, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si augura a tutti un buon lavoro.

Avv. Alessandro Carluccio (Presidente Centre Culturel Jean Monnet – Bruxelles)