Formazione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Finalmente in vigore il decreto per la qualificazione dei formatori

 

L’esigenza normativa è stata determinata dall’assenza di una reale e cogente regolazione dei criteri di qualificazione dei formatori, che nel corso degli anni ha determinato una mercificazione dei corsi e del rilascio degli attestati con derivante notevole, generale abbassamento qualitativo a fronte – invece – di un notevole dispendio e incremento di risorse economiche.

I criteri di base alla formazione in un ambito delicato quale è quello della Sicurezza sul Lavoro, sono determinati dall’esigenza di individuare percorsi formativi realmente utili e idonei nel mare magnum della formazione, che molto spesso in Italia si è rivelata inefficace, quando non ha tratto addirittura in inganno.

La scelta dei propri formatori e l’erogazione dei corsi da ora in poi sarà agevolata e tutelata dai requisiti previsti nel decreto ministeriale a firma Fornero.

Tali requisiti sono innanzitutto individuati in 3 concetti basilari: conoscenza, esperienza e capacità didattica effettiva. La rivalutazione del settore introduce una vera e propria rivoluzione di adeguamento e conduce al concetto strettamente giuridico di qualità e validità (peraltro già in atto tra gli organismi più seri del panorama nazionale).

I “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs 81/2008) individuavano fino ad oggi solo il requisito dell’esperienza di insegnamento triennale. Il documento appena approvato dalla Commissione Consultiva rappresenta quindi il tassello per completare gli Accordi del 21 Dicembre sulla formazione dei Lavoratori. Il dott. Fantini, dirigente responsabile della Divisione Sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero, evidenzia che i nuovi requisiti dovranno diventare il punto di riferimento per valutare la qualità dell’offerta formativa e la congruenza del quadro formativo.

 

Una griglia di riferimento per la nuova normativa può essere quindi così sinteticamente schematizzata:

Prerequisito comune a tutti i formatori (ad esclusione del datore di lavoro che effettua direttamente la formazione ai propri lavoratori) è il diploma di scuola secondaria superiore.

 

requisiti

Fissati in base a 6 criteri fondamentali, che costituiscono il livello minimo richiesto al formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ognuno dei criteri garantisce: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Vengono inoltre definite le aree tematiche attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:

area normativa, giuridica e organizzativa,

area rischi tecnici, igienici e sanitari,

 

Il formatore ottiene quindi la qualifica in base alla sua area tematica.

 

Primo criterio

Docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni.

Secondo criterio

Laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche (didattica):

-percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

-docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

-docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Terzo criterio

Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):

-percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

-docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

-docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

-affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Quarto criterio

Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):

-percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

-docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

-docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

-affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Quinto criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):

-percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

-docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

-docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

-affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Sesto criterio

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche (didattica):

-percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

-docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

-docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

-affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

 

Tali criteri, approvati dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (seduta del 18 aprile 2012 in attuazione dell’ art. 6 comma 8, lett. m-bis del Decreto legislativo 81/2008) e appena entrati in vigore formalmente, evidenziano quindi un nuovo quadro normativo di riferimento, teso ad agevolare notevolmente la scelta del percorso formativo ed ostacolare ogni improvvisazione formativa in un ambito delicato come questo.