Statuto

F.I.R.A.S.-S.P.P. Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza dei Servizi di Prevenzione e Protezione – Membro Confederazione Europea dei Quadri Sindacato indipendente e intercategoriale dei Responsabili e addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione

Art. 1 - Costituzione – sede – scopi - finalità
E’ costituita la  “Federazione Italiana  Responsabili e Addetti Sicurezza dei Servizi di Prevenzione e Protezione” di seguito denominata “Federazione”,  in sigla F.I.R.A.S.-S.P.P.,  in forma di associazione ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, il cui funzionamento è regolato dal presente statuto.
L’associazione ha sede in Roma e può aprire, sedi, succursali, recapiti in altri luoghi, in Italia o all’estero, con deliberazione della Segreteria nazionale.
La Federazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2
Possono iscriversi alla Federazione tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti professionali, previsti dalla legge, per lo svolgimento dei compiti e del ruolo di Responsabile e Addetto  al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Alla Federazione possono iscriversi, secondo le norme di cui al successivo art. 7,  dipendenti di enti, aziende, società pubbliche e private nonché i liberi professionisti e consulenti che operano nel settore e che ne abbiano titolo.
Possono iscriversi in qualità di “supporters” società, enti e associazioni che condividano le finalità della federazione e ne sostengano liberamente le attività.

Art. 3
La  Federazione persegue quale scopo principale lo sviluppo e la crescita della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso coloro che svolgono i compiti ed il ruolo di Responsabile o di Addetto al Servizio di Prevenzione e di Protezione nell’ambito delle competenze e delle attribuzioni previste dalle direttive europee in materia si salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 4
La Federazione non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito del sindacalismo libero, democratico e solidale nel Paese consapevole che la sicurezza e la salute sul lavoro rappresentino il più alto livello di dignità, sociale ed economica, nel mondo del lavoro.
La Federazione tutela gli interessi morali, intellettuali,  professionali degli iscritti;  svolge compiti di rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle peculiarità dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione nei confronti di enti pubblici e privati, pubblica amministrazione, aziende , imprese e società pubbliche e private.
La Federazione svolge compiti di  rappresentanza e di difesa degli iscritti in tutte le sedi, locali, nazionali ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell’attività svolta dai Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione.
La Federazione ha la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi, da parte degli organi esecutivi, legislativi e normativi, in relazione alle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
La Federazione persegue lo sviluppo di percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni giuridiche, legislative e normative nonché per la loro crescita culturale, sociale e specialistica.
Nell’ambito di queste finalità istituzionali la federazione svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e tutela, la valorizzazione e qualificazione  dell’attività dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese. FIRAS-SPP è soggetto formatore nazionale abilitato ope legis art. 8 bis comma 3 D.lgs 626/94, così come modificato dal D.lgs 195/2003 Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 G.U. n. 37 del 14/02/2006 recepito dal D.lgs 81/2008 art. 32 punto 4, nella sua qualità di organizzazione sindacale di quadri e lavoratori,  firmataria di CCNL, e aderente alla Confederazione Europea dei Quadri. L’attività di formazione è esercitata dalla divisione formazione denominata FIRAS-SPP Acadèmia che la esercita direttamente a livello nazionale, o attraverso soggetti di propria ed esclusiva emanazione a livello regionale.

Art. 5
La Federazione si  propone di realizzare i suoi scopi mediante l'azione concreta che si sviluppa nelle seguenti direzioni essenziali:
•    studio, proposte e soluzione di tutti i problemi rivendicativi della categoria attraverso la contrattazione nazionale, locale ed aziendale;
•    interventi tramite le proprie rappresentanze in ogni sede nella quali si discutono, si deliberano e si amministrano gli   interessi che vedono coinvolta la categoria, in particolare nelle sedi di stipula dei contratti collettivi di lavoro a livello nazionale, locale ed aziendale;
•    valorizzazione della professionalità intesa come momento qualificante che  impegna i lavoratori ed i singoli professionisti in un confronto più democratico con le diverse componenti sociali;
•    attività assicurativa , assistenziale, ricreativa, formativa, sportiva e legale a favore degli associati estrinsecata attraverso coperture assicurative e consulenza tecnico-giuridica ed interventi nell'espletamento delle relative pratiche, iniziative di assistenza e di sviluppo culturale e di formazione anche attraverso la costituzione di organismi ad hoc.
Art. 6
Per il perseguimento dei propri fini la Federazione potrà attuare e sviluppare, direttamente o indirettamente, con accordi e convenzioni, qualsiasi tipo di attività in qualsiasi campo e di qualsiasi genere, anche attraverso idonei strumenti societari o con la partecipazione diretta o in convenzione con società,enti, istituti terzi;

Art. 7
L’iscrizione alla Federazione è libera e possono farne richiesta tutti coloro che hanno titolo per lo svolgimento dei compiti di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione in base a quanto previsto D.Lgs. 81/2008.
I soci si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione della F.I.R.A.S.-S.P.P. e ne hanno firmato l’atto costitutivo;
SOCI ORDINARI: sono coloro che condividendo finalità della Federazione, sono entrati a farne parte a seguito di domanda di iscrizione e in regola con il versamento della quota annuale, esercitando oltre l’elettorato attivo anche quello passivo;
ISCRITTI: sono coloro che sono entrati a farne parte sottoscrivendo la domanda di iscrizione ma avendo scelto di non versare la quota sociale, sono esclusivi dall’elettorato passivo;
SUPPORTERS: sono società, enti, associazioni che sostengono liberamente la federazione anche da un punto di vista economico ma non esercitano l’elettore attivo e passivo.
Ii soci (fondatori e ordinari) sono obbligati al pagamento delle quote annuali di iscrizione la cui entità viene stabilità dalla Segreteria nazionale. I soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività dell' Federazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all' atto del finanziamento.
Ogni socio ed iscritto ha diritto ad un voto in Assemblea, diretto o rappresentato, e a partecipare alle attività della Federazione fermo restando che i semplici iscritti non possono essere eletti negli organismi dirigenti di ogni livello.
Gli iscritti sono tenuti :
1.    all' osservanza del presente statuto;
2.    all' osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
I soci, iscritti e supporter sono espulsi quando :
1.    non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
2.    in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale alla Federazione;
Le espulsioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea annuale.          
I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e quando comunicano di recedere, senza rivalse ne oneri, dalla Federazione.

Art. 8
Gli organi della Federazione sono:
•    Il Congresso Nazionale
•    Comitato Direttivo Nazionale
•    Il Segretario Generale Nazionale
•    La Segreteria Nazionale
•    Il Collegio nazionale dei sindaci e dei probiviri
•    Segretari regionali o provinciali
•    Organizzazioni di settore
Art. 9
Il Congresso Nazionale è il massimo organo dirigente della FIRAS-SPP. Esso è convocato dal Comitato Direttivo Nazionale in via ordinaria ogni quattro anni ed, in via straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto con delibera motivata adottata dallo stesso Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi.
Partecipano al Congresso tutti i soci e gli iscritti, singolarmente o tramite rappresentanze delegate, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il congresso è valido quando vi partecipano almeno i due terzi degli iscritti o dei delegati.
Sono compiti del Congresso:
•    esaminare il rendiconto sindacale finanziario della Federazione;
•    deliberare sull'indirizzo politico-sindacale della Federazione;
•    formulare le risoluzioni organiche della Federazione per le piattaforme  rivendicative;
•    deliberare sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
•    eleggere il Segretario Generale Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale, ed i Collegi Nazionali dei Sindaci e dei Probiviri.
•    eleggere, designare o nominare un presidente onorario o altre cariche onorifiche
Art. 10
Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo cui compete di dirigere la Federazione nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.
Esso è costituito da un numero di membri deliberati dal Congresso nazionale, cui si aggiungono i componenti della Segreteria Nazionale ed  il Segretario generale Nazionale che lo presiede.
Nel Comitato Direttivo Nazionale debbono essere rappresentate tutte le regioni nelle quali opera la Federazione nonché una quota rappresentativa femminile.
Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo deliberante nel rispetto della linea politico-sindacale approvata dal Congresso; controlla l'applicazione delle norme statutarie nei diversi gradi dell'organizzazione; imposta ed approva il bilancio della federazione; convoca ai sensi dello Statuto il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria.
Il Comitato Direttivo Nazionale delibera sugli adempimenti decisi dal Congresso e ne vigila sulla sua attuazione.
Il Comitato Direttivo Nazionale può istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari incarichi a uno o più dei propri componenti.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Segretario Nazionale, straordinariamente esso si riunisce a richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Comitato Direttivo Nazionale adotta il regolamento relativo alla costituzione ed al funzionamento di organismi regionali o provinciali.

Art. 11
Il Segretario Generale Nazionale, eletto dal Congresso, ha la rappresentanza legale della Federazione, ne coordina e sovrintende le attività; presiede il Comitato Direttivo Nazionale e la Segreteria Nazionale.
Sorveglia e regola l'andamento della Federazione nonché la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo Nazionale.
Il Segretario Generale Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza, può assumere, salvo successiva ratifica degli Organi deliberanti, tutte le determinazioni che egli ritiene utili per il tempestivo intervento del Sindacato a tutela degli interessi degli iscritti.
Resta in carica un  quadriennio e, comunque, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore. Non può essere rieletto per un secondo mandato, al termine del suo mandato assume la presidenza di FIRAS-SPP Acadèmia per il successivo quadriennio. E’ stabilito il principio dell’alternanza di genere dell’assunzione della carica di Segretario Generale.
Rappresenta la Federazione di fronte ai terzi.
Cura la tenuta dei verbali, delle deliberazioni nonché dell’amministrazione e ne redige il conto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale ed agli altri Organi sociali.
Può accendere o estinguere, congiuntamente o disgiuntamente al Vice Segretario Nazionale, c/c postali e/o bancari; sottoscrivere contratti di locazione e/o somministrazione; promuovere liti e/o resistere alle stesse.

Art. 12
La Segreteria Nazionale è eletta direttamente dal Congresso e partecipa di diritto al Comitato Direttivo Nazionale. Il numero dei suoi componenti viene fissato dal Congresso nel minimo di almeno cinque membri, tra cui devono essere designati :
•    Uno o più Vice Segretario Nazionale, di cui uno Vicario;
•    Ai Componenti della Segreteria, possono essere attribuiti specifici incarichi di lavoro.
La Segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Generale  Nazionale.
Essa è l'organo esecutivo della Federazione; attua i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocata dal Segretario Generale  Nazionale per sua iniziativa e a richiesta della maggioranza dei membri ogni qualvolta sia necessario nell'interesse della Federazione.
La Segreteria Nazionale, in situazioni di urgenza, delibera su questioni di competenza del Comitato Direttivo Nazionale salvo ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione ordinaria.
In caso di dimissioni o di impedimento di uno dei suoi componenti provvede alla cooptazione scegliendo le eventuali sostituzioni tra i componenti del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 13
Il controllo amministrativo della Federazione è esercitato da un Collegio dei Sindaci costituito da cinque elementi , tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale.
Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed adempie alle sue funzioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabile.

Art. 14
Il patrimonio sociale è costituito:
•    dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;
•    dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;
•    da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani, europei.
•    dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali.
Il rendiconto comprende l' esercizio sociale dal 01/01 al  31/12 dell' anno solare, il rendiconto viene approvato in sede congressuale.

Art. 15
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal Congresso regolarmente convocato con votazione favorevole dei tre quarti dei soci.
In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i poteri attribuiti loro dal Congresso.
Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento dello scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell' ambito delle iniziative sostenute dalla Federazione.
Art. 16 – Norma transitoria
In relazione alle novità introdotte dal D.lgs 81/2008 possono iscriversi alla federazione i coordinatori per la sicurezza (ex 494) e i Consulenti per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (DGSA)  che saranno inquadrati nelle organizzazioni di settore rispettivamente FIRAS-COSTRUZIONI e FIRAS-TRASPORTI.
    

 

 
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